Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
_Decreto DEFINIZIONE UOR – Allegato n. 1 al Manuale di Gestione Documentale- _Decreto adozione manuale gestione dei flussi documentali – _Decreto di costituzione gruppo di lavoro per aggiornamento del manuale di gestione documentale –
_Decreto di costituzione gruppo di lavoro per aggiornamento del manuale di gestione documentale – _Decreto adozione manuale gestione dei flussi documentali – _Decreto DEFINIZIONE UOR – Allegato n. 1 al Manuale di Gestione Documentale-
Codice_di comportamento dei dipendenti pubblici
Si rimanda alla sezione del sito del MIUR dedicata alla Normativa
Dlgs. 297/94 – Testo unico in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi »